E’

stato reso noto lo schema del decreto legislativo che detta le linee guida sulla nuova disciplina dei licenziamenti.

Lungi dall’abrogare l’art. 18 della Legge n. 300 del 1970, il quale continuerà a regolare i rapporti di lavoro in atto sino all’entrata in vigore della nuova normativa, il legislatore, superando la tradizionale distinzione tra tutela reale ed obbligatoria, introduce una nuova disciplina, destinata ad applicarsi ai i rapporti instauratisi successivamente alla sua entrata in vigore.

Le maggiori novità riguardano:

– la reintegrazione nel posto di lavoro per le sole ipotesi di licenziamento discriminatorio, licenziamento nullo negli altri casi previsti dalla legge, licenziamento disciplinare in cui si accerti l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore e, da ultimo, nell’ipotesi di licenziamento intimato per inidoneità fisica o psichica del lavoratore qualora il giudice ne accerti il difetto di giustificazione;

– l’esclusione della reintegrazione per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (cd. licenziamento per motivi economici);

– l’indennizzo economico non più rimesso alla valutazione discrezionale del giudice, ma correlato all’anzianità di servizio.