Con la Circolare del 2 febbraio 2016, n. 4, avente a oggetto: “Normativa in materia di ammortizzatori sociali in deroga – D.Lgs n. 148 del 14 settembre 2015; Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 e Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 83473 del 1 agosto 2014”, il Ministero del Lavoro ha fornito alcune indicazioni e chiarimenti operativi in merito alla disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga, alla luce delle recenti novità normative.

Come noto, il Decreto Legislativo del 14 settembre 2015, n. 148, recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”, contiene la nuova disciplina in materia di integrazione salariale ordinaria e straordinaria e in materia di fondi di solidarietà , mentre il Decreto del Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) del 1° agosto 2014, n. 83473, disciplina i criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga in costanza oppure in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

Il Ministeri del Lavoro chiarisce preliminarmente che le due discipline non si sovrappongono ma sono tra loro “complementari in quanto gli ammortizzatori in deroga intervengono nei casi non previsti dalla legislazione vigente” (D. Lgs n. 148/2015) “allo scopo di fornire tutela a lavoratori che altrimenti ne sarebbero privi”.

In particolare, la Circolare individua e definisce: a) i lavoratori beneficiari degli ammortizzatori in deroga, precisando i criteri di anzianità aziendale (12 mesi di anzianità dalla data di assunzione presso l’azienda che presenta la domanda) e i trattamenti previsti per gli apprendisti; b) il contributo addizionale per le imprese; c) le modalità di erogazione e il termine per il rimborso delle prestazioni; d) i termini per la presentazione della domanda; e) il rimborso per le quote di T.F.R. maturate.

Infine, il Ministero precisa altresì che la cd “Legge di Stabilità 2016” ha dettato ulteriori disposizioni per la concessione e la proroga del trattamento di integrazione salariale e di mobilità in deroga, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016.