In data 28 gennaio 2016, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il disegno di legge, collegato alla Legge di Stabilità 2016 e recante, “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.

Il testo del Decreto affronta due temi diversi: il primo riguardante le disposizioni in materia di lavoro autonomo e il secondo, la disciplina del c.d. smart working.

Per quanto riguarda il Titolo Primo, vengono dettate le disposizioni in materia di lavoro autonomo con l’obiettivo di costituire, per tali lavoratori (prestatori d’opera materiali ed intellettuali non imprenditori), un sistema di garanzie e diritti più vicino a quello già previsto per i lavoratori subordinati.

A titolo esemplificativo, sono state previste: misure per la previsione di agevolazioni fiscali; il riconoscimento del diritto di percepire l’indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi, indipendentemente dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa; l’estensione della durata e dell’arco temporale entro il quale, tali lavoratori, potranno usufruire dei congedi parentali, prevedendo che, l’indennità per congedo parentale, possa essere corrisposta per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino.

Il Titolo II del Disegno di legge disciplina, invece, il cosiddetto smart working.

Il Governo, sembrerebbe aver inteso regolamentare una nuova modalità di esecuzione dell’attività di lavoro subordinato (“Lavoro agile”) prevedendone una esecuzione maggiormente flessibile, “allo scopo di incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”.

Si tratta di una modalità lavorativa (da non confondere con il telelavoro, pur presentandosi come una versione semplificata dello stesso) che sarà svolta parzialmente all’interno dei locali aziendali, sfruttando anche strumenti tecnologici, fermi restando i vincoli previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva in tema di orario di lavoro.