La normativa sui congedi parentali introdotta dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, ed in particolare sul diritto del lavoratore al permesso retribuito “in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado”, non ha disciplinato l’ipotesi di sovrapposizione di differenti cause sospensive del rapporto quali le ferie ed il congedo per lutto.

Tuttavia, pur mancando un dettato normativo che individui espressamente il principio per cui il lutto sia una causa sospensiva del godimento delle ferie, vi è un orientamento giurisprudenziale prevalente secondo cui: “… qualora l’evento che giustifica il congedo per lutto si verifichi durante il periodo di fruizione delle ferie da parte del lavoratore, in relazione al principio della effettività delle ferie ampiamente ribadito anche dalla giurisprudenza della Cassazione ed alla considerazione che la situazione è analoga a quella che si viene a creare in ipotesi di malattia che insorga durante il periodo di ferie, occorre fare applicazione dello stesso principio già affermato con riferimento a tale ultima ipotesi dalla Corte costituzionale, con la conseguenza che il lutto sospende il godimento delle ferie” (Trib. Milano 23 aprile 2003, Est. Peragallo, in D&L 2003, 733).

In tal senso, il Tribunale di Firenze (con sentenza del 26 marzo 2014) ha ribadito che dal principio costituzionale di indisponibilità e irrinunciabilità delle ferie (ex art. 36 Cost.) possa trovare conferma l’orientamento che prevede di “trattare” le ferie e la malattia nello stesso modo.

Difatti, “la malattia del lavoratore insorta durante le ferie comporta l’effetto sospensivo di detto periodo” (Cass. Civ. n.14020/2001) e, quindi, anche l’evento luttuoso “al pari della malattia”, sembra dare “luogo ad un’ipotesi interuttiva delle ferie posto che il recupero psico-fisico del dipendente non si verifica in caso di lutto insorto durante il periodo di congedo ordinario”.