In caso di pignoramento di somme di denaro derivanti dal mancato pagamento di imposte, il creditore procedente può – diversamente dagli altri creditori – “evitare” l’udienza di assegnazione delle somme davanti ad un magistrato e notificare direttamente al datore di lavoro la richiesta di pagamento delle dette somme dovute dal debitore/dipendente.

Il termine entro il quale il versamento deve essere eseguito da parte del datore di lavoro è di 60 giorni dalla data di ricezione della detta richiesta.

Tuttavia, se il terzo/datore di lavoro non ottempera all’ordine di pagamento, il creditore procedente dovrà attivare l’ordinaria procedura processual-civilistica innanzi al magistrato.

In caso di pignoramento delle retribuzioni per mancato pagamento di imposte, i limiti al pignoramento cui sono sottoposti gli emolumenti del lavoratore non sono pari al cd. “quinto dello stipendio”, ma sono variabili in funzione dell’ammontare del credito retributivo su cui si intende effettuare l’esecuzione.

In particolare, per importi non superiori a 2.500,00 euro, il limite di pignorabilità è ridotto a 1/10, per importi compresi tra 2.500,00 euro 5.000,00 euro, la quota massima diventa 1/7, mentre per importi superiori a 5.000,00 euro si applica il vincolo ordinario di 1/5.