Con la sentenza del 21 ottobre 2015, n. 21438, la Suprema Corte, sezione lavoro, ha dichiarato la legittimità del licenziamento del lavoratore che, assente dall’azienda per malattia ha posto in essere comportamenti contrari ai doveri generali di buona fede e correttezza – avendo “durante il periodo di assenza dal lavoro per malattia o per infortunio” – svolto “attività, lavorative o no, tali da poter porre in pericolo, anche senza concreto ed effettivo pregiudizio, la guarigione entro il tempo di assenza giustificata”.

La Corte ha così disposto sul ricorso proposto da un lavoratore, il quale assumeva la legittimità del proprio comportamento ritenendo che lavorare su un terreno di sua proprietà, arando con il trattore e coltivando “alberi di agrumi”, fosse un’attività lavorativa assolutamente compatibile con la patologia sofferta.

Il Collegio, non condividendo le doglianze attoree, ha invece confermato la legittimità del recesso per giusta causa, atteso che il ricorrente, sorpreso a lavorare su un terreno di sua proprietà, svolgeva attività potenzialmente idonee ad aggravare il suo stato di salute, mentre era assente dal suo posto di lavoro.

Per la Suprema Corte, i giudici di merito hanno correttamente considerato l’attività svolta nel periodo destinato al riposo, seppure non generatrice di danno, come idonea ad aggravare lo stato di salute ed a ritardare la guarigione, e ciò con un “altissimo grado di probabilità”, trattandosi della funzionalità di una mano.