Una donna, dipendente di un istituto di credito ed assente per malattia, scaduto il periodo di comporto, aveva proposto domanda di aspettativa non retribuita come previsto dal CCNL applicato. Successivamente e avvicinandosi la scadenza del periodo di aspettativa, l’azienda la “invita(va) a riprendere servizio” nella “sede di lavoro” dove era stata ufficialmente trasferita con regolare comunicazione. La mancata risposta della dipendente aveva convinto il datore di lavoro a procedere con il licenziamento per superamento del periodo di comporto.

La Corte di Appello di Catanzaro, invero, aveva dichiarato il licenziamento illegittimo accogliendo la richiesta di reintegra in servizio, ritenendo decisiva la circostanza per cui “il licenziamento è (fosse) stato intimato dopo nove mesi dal superamento del periodo di comporto”.

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 6 aprile 2016, n. 6697, ha innanzitutto rilevato che, nel caso di concessione di un termine di aspettativa dopo quello di malattia, i limiti temporali per poter procedere al licenziamento per superamento del periodo di comporto “devono essere ulteriormente dilatati”, in modo da comprendere anche la durata dell’aspettativa.

A parere dei giudici della Suprema Corte, quindi, è irrilevante, nel caso in questione, che l’aspettativa fosse stata concessa dopo la fine del periodo “di tolleranza”, diversamente da quanto disponeva il Contratto Collettivo di categoria, posto che ciò non significava affatto un disinteresse o una rinuncia tacita al recesso da parte del datore.

Di conseguenza, per la Cassazione non si può affatto parlare di “rinuncia tacita al recesso per superamento del periodo di comporto”, soprattutto tenendo presente che il datore di lavoro aveva “invitato la dipendente a riprendere servizio appena scaduto il periodo di aspettativa”.

La Suprema Corte nel rigettare la domanda inerente l’illegittimità del licenziamento ha quindi stabilito che “in caso di malattia del dipendente, la concessione, di fatto, da parte del datore di lavoro, del periodo di aspettativa previsto dal c.c.n.l. di categoria, ancorché richiesto allorquando il periodo di comporto sia già esaurito, non elimina l’effetto di giustificare l’assenza sino allo scadere del periodo di aspettativa, restando escluso che il licenziamento intimato pochi giorni dopo l’esaurimento della detta aspettativa, possa considerarsi illegittimo, sia sotto il profilo della rinuncia tacita al recesso per superamento del comporto, sia sotto il profilo dell’affidamento del dipendente circa la prosecuzione del rapporto”.