Con la sentenza 7 settembre 2015, n. 17685, la Corte di Cassazione ha chiarito i requisiti necessari per configurare l’ “occasione di lavoro” in caso di infortunio in itinere.
Con l’arresto in esame, la Suprema Corte ha specificato che, nell’ipotesi di fatto doloso del terzo, deve essere esclusa la tutela prevista per l’infortunio in itinere nel caso in cui “venga a mancare l’occasione di lavoro, in quanto il collegamento tra l’evento e il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro risulti marginale e basato esclusivamente su una mera coincidenza cronologica e topografica”.
In particolare, parte ricorrente riteneva che la circostanza per cui l’infortunio si fosse verificato durante il tragitto casa-lavoro potesse essere sufficiente a configurare l’ “occasione di lavoro”.
Diversamente e secondo l’orientamento espresso dalla Suprema Corte, se tra la prestazione lavorativa e l’evento infortunistico sussiste esclusivamente una coincidenza cronologica e topografica nessun nesso eziologico può automaticamente configurarsi tra il detto evento e l’esecuzione dell’attività lavorativa.
Per tali ragioni, sembra potersi affermare che per la configurazione di un infortunio in itinere (caratterizzato dal fatto di verificarsi fuori dall’orario e dal luogo di lavoro) sia necessario, ai fini della possibile indennizzabilità, la sussistenza di un nesso causale – anche indiretto – tra l’infortunio medesimo e l’attività lavorativa.