Dopo un deciso confronto fra le parti sociali, nella notte tra il 31 marzo e il 1° aprile è stata raggiunta un’ipotesi di accordo sul rinnovo del “contratto bancari”, la cui scadenza è ora fissata al 31 dicembre 2018.

Una tra le novità di maggior rilievo del nuovo testo contrattuale è la “deroga” alla recente disciplina introdotta dal Governo Renzi ed entrata in vigore con il Decreto Legislativo n. 23 del 4 marzo 2015 in materia di cd. “tutela reale” ex art. 18 L. n. 300/70.

In particolare, l’ipotesi di accordo prevede che, in caso di “cessioni” individuali o collettive dei contratti di lavoro, nonché dei processi di riorganizzazione e/o ristrutturazione (ad esempio cessione di ramo d’azienda, NewCo etc.) che comportino il passaggio di personale e attività ad altro datore di lavoro, continueranno ad essere applicate le disposizioni legali previgenti, valide per tutti i dipendenti già in servizio.

Pertanto, il lavoratore che subisce il trasferimento da un istituto creditizio all’altro, anche per la cessione individuale o collettiva dei contratti di lavoro, sarà tutelato dalla vecchia disciplina dell’art. 18 L. n. 300/70, non essendo applicabile il cd. “contratto a tutele crescenti”.

La ratio della scelta è evidente: da una parte, si palesa la sfiducia del sindacato nei confronti delle minori tutele accordate al lavoratore dal Jobs Act; dall’altra, è evidente l’intento di cercare di favorire la movimentazione di personale dipendente all’interno del settore.

Di seguito il link per accedere al testo contrattuale:

https://www.abi.it/DOC_Lavoro/Contratto-collettivo/Testi-e-accordi/Ccnl%20impiegati/Ipotesi%20di%20accordo%20CCnl(31.03.15).pdf