Con interpello n. 9/2015 del 17 aprile 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto per chiarire l’esatta portata della disposizione che, innestandosi sull’art. 29 del Decreto Legislativo n. 276 del 2003 (cd. “Legge Biagi”) in tema di solidarietà fra committente ed appaltatore per i crediti retributivi e previdenziali vantati dal lavoratore, fa salve le diverse disposizioni “dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti”.

Sulla norma un primo intervento chiarificatore era arrivato dal Decreto Legge n. 76 del 2013, il cui art. 9 aveva precisato che le eventuali diverse disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali potessero produrre effetti solo con riferimento ai trattamenti retributivi dovuti ai lavoratori impiegati nell’appalto/subappalto, “con esclusione di qualsiasi effetto in relazione ai contributi previdenziali e assicurativi” (cfr., sul punto, la circolare del Ministero del Lavoro, n. 35/2013).

Il quesito posto al Ministero, invece, riguardava l’esatta e concreta individuazione della disciplina collettiva abilitata a prevedere una simile deroga, dal momento che, sulla base della lettera di legge, questa ben poteva essere introdotta tanto dai Contratti Collettivi Nazionali applicati dal committente, quanto da quelli applicati dell’appaltatore.

Il Ministero del Lavoro, tenendo presente che la ratio della solidarietà ex art. 29 si rinviene nella maggiore tutela accordata al lavoratore dell’appaltatore impiegato nell’esecuzione dell’appalto, ha specificato pertanto che sia conforme a tale causale giustificatrice che “eventuali regimi derogatori possano essere disciplinati dai contratti collettivi applicati ai lavoratori in questione”.

Di conseguenza, la deroga alla responsabilità solidale ex art. 29 (nei limiti chiariti dall’intervento legislativo del 2013) potrà essere introdotta solo ed esclusivamente mediante apposite “procedure di controllo e di verifica” fissate nel CCNL applicato dall’appaltatore.

Di seguito i link ove poter consultare il testo dell’interpello e della circolare menzionata.

http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/interpello/Documents/9-2015.pdf

http://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Circolare_29_agosto_2013_n.35.pdf