Con sentenza del 6 maggio 2015, n. 9115 la Suprema Corte è intervenuta sulla questione della competenza nella fase di opposizione in caso di giudizio instaurato con il rito Fornero, L. n. 92 del 2012.
La Suprema Corte, riprendendo una decisione di poco precedente (e, cioè, la sentenza n. 3136/2015), è intervenuta sulla questione ritenendo legittimo che la fase di “opposizione all’ordinanza Fornero” possa essere decisa dallo stesso Giudice che ha statuito sul primo giudizio.
La Corte ha motivato la decisione affermando che “La fase dell’opposizione ai sensi dell’art. 1, comma 51, della l. n. 92 del 2012 non costituisce un grado diverso rispetto alla fase che ha preceduto l’ordinanza. Essa non è, in altre parole, revisio prioris instantiae, ma solo una prosecuzione del giudizio di primo grado in forma ordinaria e non più urgente”.
A corroborare la suddetta affermazione, i Giudici di Piazza Cavour richiamano la sentenza n. 326 del 1997 della Corte Costituzionale la quale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità relativa all’art. 51 c.p.c. nella parte in cui impone l’obbligo di astensione nella causa di merito al Giudice che abbia concesso una misura cautelare ante causam.
Richiamano, in tal senso, anche la più recente ordinanza della Corte n. 205/2014. In sostanza, la Cassazione ha ritenuto che il giudizio di opposizione possa essere considerato la prosecuzione di quello di primo grado, in tal senso citando anche una pronuncia delle Sezioni Unite, l’ordinanza 18 settembre 2014 n. 19674, le quali hanno definito la fase successiva all’opposizione di cui all’art 1, c. 51, come “fase” del giudizio di primo grado.