Con la recente sentenza dell’11 novembre 2015, n. 23087, la Suprema Corte si è pronunciata in merito alla individuazione dell’effettivo “momento” in cui il diritto alla liquidazione del TFR diviene disponibile per il lavoratore.
La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha sancito che: “Il diritto alla liquidazione del trattamento di fine rapporto del lavoratore ancora in servizio è un diritto futuro, la rinuncia effettuata dal lavoratore è radicalmente nulla ai sensi degli artt. 1418, secondo comma, e 1325 c.c., per mancanza dell’oggetto, non essendo ancora il diritto entrato nel patrimonio del lavoratore e non essendo sufficiente l’accantonamento delle somme già effettuato”.
La Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla validità di un accordo transattivo sottoscritto alcuni mesi prima della cessazione del rapporto di cui il Lavoratore eccepiva la nullità radicale, in quanto riguardante diritti futuri, in parte indisponibili ed in parte ancora a lui ignoti e richiedeva la condanna della società, la quale, contestando la fondatezza del ricorso, deduceva l’improponibilità della domanda non essendo stato l’accordo transattivo impugnato nei termini dell’art. 2113 c.c.
Mentre il giudice di prime cure ha dichiarato l’improponibilità della domanda, la Corte d’Appello di Torino ha parzialmente riformato la pronuncia poiché ha ritenuto che le domande concernenti l’incidenza degli emolumenti percepiti nel corso del rapporto esulassero dall’oggetto dell’accordo transattivo intervenuto fra le parti.
I giudici della Suprema Corte hanno quindi voluto ulteriormente precisare che: “La rinuncia del lavoratore subordinato a diritti futuri ed eventuali non è infatti annullabile previa impugnazione da proporsi nei termine di cui all’art. 2113 c.c., riferendosi tale ultima norma ad atti dispositivi di diritti già acquisiti e non ad una rinuncia preventiva, come tale incidente sul momento genetico dei suddetti diritti.”
Per la Corte di Cassazione la circostanza secondo cui il lavoratore era ancora in servizio al momento dell’atto di disposizione e il fatto che non era ancora maturato il diritto alla liquidazione del TFR è determinante ai fini della soluzione “giacché per lo scrutinio di legittimità e validità della rinuncia, non basta l’accantonamento delle somme già effettuato, in quanto il diritto non è ancora entrato nel patrimonio del soggetto e quindi l’eventuale rinuncia prima della cessazione del rapporto di lavoro è nulla per mancanza dell’oggetto, ai sensi dell’art. 1418 c.c., comma 2, in relazione all’art. 1325 c.c.”.