La Suprema Corte, Sezione lavoro, con sentenza del 7 luglio 2014, n. 15434, ha chiarito che: “L’art. 32, comma 1-bis, della legge n. 183 del 2010 […] riguarda tutti gli ambiti di novità di cui al novellato art. 6 della legge n. 604 del 1966. Esso, dunque, riguarda non solo l’estensione dell’onere di impugnativa stragiudiziale ad ipotesi precedentemente non contemplate, ma anche l’inefficacia di tale impugnativa, prevista dal secondo comma del predetto art. 6, anche per le ipotesi già in precedenza soggette al relativo onere, per l’omesso deposito, nel termine di decadenza stabilito, del ricorso giudiziale o della richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato”.
Con la detta pronuncia la Corte di Cassazione ha affrontato l’articolata questione relativa all’interpretazione del comma 1 bis dell’art. 32 della L. 4 novembre 2010, n. 183 (cd. “Collegato Lavoro”), introdotto dal D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 (cd. “Decreto Milleproroghe”) e, sul solco della precedente sentenza del 23 aprile 2014, n. 9203, ha ribadito che il comma in esame implica il differimento al 31 novembre 2011 dell’efficacia della disposizione relativa all’onere d’impugnativa giudiziale (art. 6, comma 2, Legge 15 luglio 1966, n. 604), la quale, secondo la pronuncia in esame, deve essere considerata strettamente connessa con l’impugnativa stragiudiziale (sancita, dall’art. 6, comma 1, della L. n. 604/66).
Peraltro, sempre secondo la citata pronuncia n. 15434/2014, la nuova disciplina prevista per l’impugnazione dei licenziamenti è altresì applicabile alle ipotesi previste dai commi 2, 3 e 4 dell’art. 32 del cd. “Collegato Lavoro” e, cioè, ad esempio nel caso di recesso dai contratti di collaborazioni a progetto, di trasferimento della sede di lavoro, di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato etc.