La nuova disciplina del contratto di apprendistato (riformata dal D.L. 20 marzo 2014, n. 34, convertito con modifiche dalla L. 16 maggio 2014, n. 78) prevede, tra l’altro, la necessità della forma scritta del Piano Formativo Individuale seppure redatto in forma “sintetica” ed anche sulla base di “moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali” .
Con circolare del 30 luglio 2014, n. 18/2014, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto per chiarire che non è più previsto il termine di 30 giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro per la redazione del detto Piano, ma che devono ritenersi ancora valide ed efficaci le “clausole della contrattazione collettiva che, sulla scorta delle previgente formulazione delle norma, già prevedono detto termine, nonché la possibilità per le parti sociali di reintrodurlo”.
Il citato Ministero ha altresì precisato che, secondo la vigente disciplina normativa, il Piano Formativo Individuale può limitarsi, sotto un profilo contenutistico, ad individuare esclusivamente la formazione finalizzata alla acquisizione delle competenze professionali e specialistiche.
Sempre in tema di obblighi formativi, la menzionata Circolare ha specificato che, per quanto riguarda il contratto di apprendistato professionalizzante, rimane obbligatoria la formazione di base e trasversale, ma nei “limiti” già enunciati con le linee guida del 20 febbraio 2014 e quindi qualora: i) sia disciplinata come tale nell’ambito della regolamentazione territoriale; ii) sia realmente disponibile, nel senso che sia stata approvata e finanziata dalla pubblica amministrazione per permetterne l’avvio entro sei mesi dall’assunzione dell’apprendista o se, in via sussidiaria, sia stata stabilita dalla disciplina “contrattuale vigente”.
La Circolare n. 18/2014 ribadisce altresì che, “entro 45 giorni” dall’assunzione dell’apprendista, devono essere comunicate al datore di lavoro le modalità di svolgimento della offerta formativa pubblica (anche con riferimento alle sedi ed al calendario delle attività).
Qualora la Pubblica Amministrazione non ottemperi ai detti obblighi nei termini suindicati, il datore di lavoro, secondo la Circolare, non potrà essere condannato al pagamento delle sanzioni previste in caso di omessa formazione trasversale.