In data 29 gennaio 2015, l’INPS ha emanato la circolare n. 17/2015 con la quale fornisce nuove indicazioni sulla materia dell’esonero contributivo disciplinato dall’art. 1 commi da 118 a 124, L. 23 dicembre 2014, n. 190 (cd. “Legge di Stabilità 2015”) relativamente alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015.

L’esonero può avere un importo massimo di euro 8.060,00 su base annua ed il datore di lavoro sarà comunque tenuto a farsi carico dei premi e dei contributi INAIL.

Possono godere del predetto beneficio tutti i datori di lavoro privati (imprenditori e non imprenditori) operanti in ogni settore economico.

Per accedere all’agevolazione, è necessario che il datore di lavoro abbia rispettato gli obblighi di contribuzione previdenziale (indispensabile ai fini del rilascio del DURC), le disposizioni poste a tutela delle condizioni di lavoro, gli accordi ed i contratti collettivi anche di secondo livello.