Con il D. Lgs. n. 14 settembre 2015, n. 148, “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro”, è stata innovata la relativa disciplina, intervenendo altresì sul relativo campo di applicazione soggettivo e sulla durata complessiva dei trattamenti.
Il D. Lgs. n. 148/2015 è focalizzato al raggiungimento degli obiettivi di massima inclusione, di semplificazione e di razionalizzazione dei trattamenti di integrazione salariale.
In tema di inclusione, la Naspi (a 24 mesi) è resa “strutturale” insieme ad altre importanti misure di politica sociale, tra cui i congedi parentali (per la conciliazione dei tempi di cura, di vita e di lavoro), gli assegni di disoccupazione (cd. ASDI, per determinate categorie di soggetti e per i periodi successivi al termine di trattamento della NASPI) ed il cd. Fondo per le politiche attive del lavoro.
In tema di semplificazione il D. Lgs. n. 148/2015 aspira ad essere un testo unico sugli ammortizzatori sociali, introducendo un’organica disciplina in tema di Cassa Integrazione e di fondi di solidarietà e procedendo alla abrogazione di oltre quindici testi normativi in materia.
In tema di razionalizzazione, sono previste numerose novità, tra cui, la revisione della durata massima complessiva delle integrazioni salariali.
Il D. Lgs. n. 148/2015 stabilisce un periodo di transizione per la sostanziale entrata in vigore delle “nuove” disposizioni e, infatti, alcune previsioni sono applicabili ai trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (24 settembre 2015), mentre altre saranno “a regime” dalla fine del 2017.
Si fornisce il link al testo integrale del D. Lgs. n. 148/2015:
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-09-14;148