Lon interpello n. 28 del 7 novembre 2014, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha offerto chiarimenti interpretativi in ordine all’art. 55, comma 5, del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, riguardante la possibilità della lavoratrice madre (o del lavoratore padre che ha usufruito del congedo di paternità) di rassegnare le dimissioni senza osservare il preavviso previsto dall’art. 2118 c.c.

In particolare, a seguito delle modifiche apportate dalla c.d. Riforma Fornero (L. 28 giugno 2012, n. 92), è sorto il dubbio interpretativo relativo all’applicabilità della citata disposizione al recesso della lavoratrice comunicato entro il primo anno di vita dell’infante o, addirittura, alle dimissioni rese entro il compimento del terzo anno del bambino.

Tale incertezza nasce dalla scelta della L. n. 92/2012 di prevedere, all’art. 55, comma 5, della D.lgs. n. 151/2001, che, sino ai primi tre anni dalla nascita del bambino, il recesso delle lavoratrici madri (o dei lavoratori padri che hanno usufruito del congedo di paternità) deve essere “convalidato” innanzi al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro.

Tale assetto normativo ha indotto una parte della dottrina a ritenere che il diritto all’esonero dal periodo di preavviso fosse stato esteso alle lavoratrici madri (o ai lavoratori padri che hanno usufruito del congedo di paternità) sino al terzo anno di vita del bambino.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello in esame, ha specificato come le modifiche introdotte dalla cd. Riforma Fornero abbiano determinato soltanto l’estensione, da un anno ai primi tre anni di vita del bambino, del periodo in cui è necessaria la procedura di convalida, mentre non ha previsto alcunché in tema di preavviso.

Infatti, secondo il parere del citato Ministero, l’art. 55, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001 “sebbene faccia riferimento all’articolo 55 nel suo complesso, è evidentemente riferit(o) all’ipotesi di “dimissioni” presentate nel periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento e cioè fino al compimento di un anno di età del bambino (cfr. artt. 55, comma 1 e 54, comma 1). Ciò in considerazione del fatto che le modifiche relative all’estensione temporale da 1 a 3 anni, come sopra osservato, riguardano esclusivamente la procedura di convalida delle dimissioni stesse”.

Peraltro, si ricorda che le dimissioni rese entro il primo anno di vita del bambino garantistico alla lavoratrice non solo l’esonero dal prestare il periodo di preavviso, ma altresì il diritto a percepire la relativa indennità sostitutiva ex art. 55, comma 2, D.lgs. n. 151/2001.