Con sentenza del 1° aprile 2015, n. 6631 la Suprema Corte ha affermato la legittimità dell’astensione dal lavoro da parte del dipendente qualora il proprio datore di lavoro non adempia ai suoi obblighi in materia di sicurezza.
In tal senso, secondo i Giudici di Piazza Cavour, sarebbe legittima la scelta del dipendente che si astiene dal lavoro qualora il proprio datore di lavoro non gli permetta di operare in un ambiente “sicuro” e lontano dai pericoli che potrebbero colpire la sua integrità fisica.
Al riguardo la Suprema Corte ha espressamente affermato che: “il datore di lavoro è obbligato ex art. 2087 c.c., ad assicurare condizioni di lavoro idonee a garantire la sicurezza delle lavorazioni ed è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”, chiarendo anche che “la violazione di tale obbligo legittima i lavoratori a non eseguire la prestazione, eccependo l’inadempimento altrui”.
Ciò posto, la Corte di Cassazione ha altresì sancito che: “I lavoratori, inoltre, mantengono il diritto alla retribuzione, in quanto al lavoratore non possono derivare conseguenze sfavorevoli in ragione della condotta inadempiente del datore”.