Il Decreto Legislativo n. 81/2015, attuativo della legge delega n. 183/2014 ed in vigore dal 25 giugno 2015, nell’ottica di adeguare le forme contrattuali attualmente esistenti alle esigenze del nuovo contesto lavorativo nazionale ed internazionale, interviene riordinando e riscrivendo alcuni istituti contrattuali, anche al fine di favorire il superamento di quelli ritenuti ormai obsoleti e non più coerenti con le mutate dinamiche del mercato del lavoro.

Al riguardo, si segnala che è stata abrogata la disciplina dei contratti di lavoro a progetto, contenuta nel D. Lgs. n. 276/2003 (la cd. “legge Biagi”), la cui residuale vigenza opera esclusivamente per la regolamentazione di quelli ancora in essere al momento dell’entrata in vigore della riforma e sino alla loro scadenza (o alla realizzazione del progetto).

Sembrerebbe, invece, essere utilizzabile la forma contrattuale delle collaborazioni coordinate e continuative – in sostanza le vecchie co.co.co. ex art. 409 c.p.c. – non più vincolata all’indicazione del progetto e ad un termine di durata (art. 52, secondo comma, D. Lgs. n. 81/2015).

Il Legislatore, però, in coerenza con il principio espresso all’art. 1 (“Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune di rapporto di lavoro”) e con decorrenza dal 2016, ne ha voluto restringere l’ambito di operatività, attraendo nell’orbita della subordinazione i “rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”.

Pertanto alle collaborazioni che presentino le suddette caratteristiche si applicherà la disciplina del rapporto di lavoro subordinato con il corredo di tutele e garanzie che l’ordinamento appresta per tale tipologia di contratto.

Sono tuttavia sottratte a questa vis attractiva le collaborazioni: per le quali alcuni contratti collettivi “prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo” in considerazione delle peculiari esigenze organizzative e produttive del relativo settore; relative a professioni intellettuali che richiedono l’iscrizione in appositi albi; “rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate”.

Allo stesso modo, le regole del rapporto di lavoro subordinato non troveranno applicazione per le attività prestate dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società.

Alla promozione della stabilizzazione dell’occupazione è poi rivolta la disposizione sull’ “estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro” dettata a favore dei datori di lavoro che procedano, a far data dal 1° gennaio 2016, all’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di collaboratori, con i quali avevano in precedenza stipulato contratti di collaborazione coordinata e continuativa (pure nella modalità a progetto), e di soggetti titolari di partita IVA, con i quali erano intercorsi contratti di lavoro autonomo. Il beneficio normativo viene riconosciuto a condizione che: a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano atti di conciliazione in una delle sedi previste dal quarto comma dell’art. 2113 cod. civ. o davanti alle commissioni di certificazione; b) nei dodici mesi successivi all’assunzione, il datore di lavoro non receda dal rapporto di lavoro, fatta eccezione per il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.