In data 20 febbraio 2015 il Consiglio dei Ministri ha presentato lo schema di decreto legislativo recante “il testo organico delle tipologie contrattuali e la revisione della disciplina delle mansioni”, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183.
Il decreto in esame prevede, in sostanza, una nuova disciplina delle tipologie contrattuali, rinvenendosi modifiche in tema di contratto di lavoro a tempo parziale (artt. 2 – 10), di lavoro intermittente (artt. 11 – 16), di lavoro a tempo determinato (artt. 17 – 27), di somministrazione di lavoro (artt. 28 – 38), di apprendistato (artt. 39 – 45) e di lavoro accessorio (artt. 51 – 54).
Nel corpo del decreto è stato altresì affrontato il tema della collaborazioni “organizzate dal committente” (artt. 47 – 48) e del cd. “superamento” dell’associazione in partecipazione con apporto di lavoro (art. 50) e del lavoro a progetto (art. 49).
Secondo quanto prevede il decreto, dal 1° gennaio 2016 ai rapporti di collaborazione a carattere esclusivamente personale con contenuto ripetitivo e organizzato dal committente saranno applicate le norme sul rapporto di lavoro subordinato.
Sono stati abrogate anche lo norme in tema di lavoro ripartito o job sharing (art. 46).
Nello schema sono state altresì previste sostanziali modifiche in tema di “mansioni” (art. 55), alla luce del fatto sarebbe possibile, in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali, l’assegnazione del lavoratore a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore (e fatte salve ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore previste dai contratti collettivi), con conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento (fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa).
Peraltro, è stato altresì previsto che, nelle sedi di cui all’articolo 2113, ultimo comma, o avanti alle commissioni di certificazione di cui all’articolo 76 del decreto legislativo n. 10 settembre 2003, n. 276, potranno essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita.
Diversamente dalla disciplina attualmente in vigore, nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore avrà diritto all’assegnazione “definitiva” al superiore livello inquadramentale (fatte salve le ipotesi di sostituzione dei lavoratori con diritto alla conservazione del posto di lavoro), dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.
Lo schema del decreto attuativo, al momento non ancora in vigore, è consultabile all’indirizzo http://www.governo.it/Notizie/Palazzo%20Chigi/dettaglio.asp?d=77932