Sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2015, è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 29 del 20 febbraio 2015, recante le “norme attuative delle disposizioni in materia di liquidazione del TFR come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga decorrente da marzo 2015 a giugno 2018”.
Il Decreto n. 29/2015 disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni previste dalla cd. Legge di Stabilità 2015 (L. n. 190/2014, art. 1, commi da 26 a 34), per la “liquidazione diretta mensile” in busta paga del TFR maturando, nonché, i criteri, i termini e le condizioni per potere formulare tale istanza.
Infatti, il Decreto n. 29/2015 indica espressamente, all’art. 3, i soggetti destinatari del suddetto trattamento individuando esclusivamente i dipendenti del settore privato (e prevedendo anche quali siano i soggetti che ne sono esclusi, tra cui, a titolo esemplificativo, i lavoratori domestici, i dipendenti del settore agricolo, i lavoratori di datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali etc.).
L’art. 4 del Decreto n. 29/2015 precisa che, in caso di esercizio dell’opzione di liquidazione mensile del Qu.I.R. (cd. Quota Integrativa della retribuzione), il trattamento corrisposto al Lavoratore sarebbe pari al TFR maturando, ma le relative somme saranno sottoposte alla tassazione ordinaria ai fini dell’imposta sui redditi e non saranno rilevanti ai fini previdenziali.
Il Decreto n. 29/2015 stabilisce altresì che, per poter fruire del Qu.I.R., il lavoratore dovrà presentare al datore di lavoro un’apposita istanza (irrevocabile fino al 30 giugno 2018 o fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro).
In seguito alla manifestazione di volontà da parte del lavoratore, l’erogazione della Qu.I.R. è operativa a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione dell’istanza.