Con la sentenza n. 4237 del 3 marzo 2015, la Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto da un lavoratore che era stato licenziato dal suo datore di lavoro per aver prestato attività lavorativa a favore di terzi durante l’assenza dal lavoro per infortunio.

Dopo essere venuto a conoscenza del comportamento del suo dipendente, il datore di lavoro aveva licenziato per giusta causa il lavoratore, il quale ha incardinato un giudizio innanzi al Tribunale di Catania al fine di vedere riconosciuta l’asserita illegittimità del recesso datoriale.

All’esito del primo grado di giudizio, il citato Tribunale ha rigettato il ricorso del lavoratore, il quale ha proposto gravame alla pronuncia del giudice di prime cure.

Anche la Corte di Appello di Catania ha rigettato l’istanza del lavoratore che ha quindi proposto ricorso per cassazione.

I Giudici di Piazza Cavour – diversamente dai Giudici di merito – hanno (almeno parzialmente) accolto la tesi del dipendente.

In sostanza, la Suprema Corte ha affermato che: “lo svolgimento di un’attività lavorativa in favore di terzi, da parte del lavoratore assente per malattia, non costituisce giusta causa di licenziamento nell’ipotesi in cui non pregiudichi la guarigione del prestatore, che abbia ripreso regolarmente l’attività contrattuale al termine del periodo determinato dall’INAIL per l’infortunio”.

La Corte di Cassazione ha, inoltre, affermato anche che: “in ogni caso, la valutazione della sua compatibilità con il puntuale recupero della piena idoneità fisica va effettuato ex post e non ex ante e la regolare ripresa del servizio può essere intesa, di per sé, come elemento idoneo a dimostrare la inidoneità dell’attività svolta presso terzi a pregiudicare il recupero delle normali energie psico-fisiche dell’interessato”.

In sostanza, per la Corte di Cassazione, “la condotta del lavoratore può ritenersi al più meritevole di una sanzione conservativa, data la scarsa lealtà dallo stesso dimostrata, che, se riteneva di aver raggiunto la guarigione prima della scadenza del periodo di malattia, avrebbe dovuto, correttamente, offrire la propria prestazione al datore di lavoro, anziché ad un terzo”