E’ stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, nonostante alcuni pareri negativi da parte delle commissioni della Camera e del Senato, lo schema di decreto legislativo relativo alla nuova disciplina sui licenziamenti che, contestualmente, introduce il contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Sulla scorta dello schema di decreto attuativo pubblicato la vigilia di Natale, la nuova regolamentazione – lungi dall’abrogare l’art. 18 della Legge n. 300 del 1970, il quale continuerà a regolare i rapporti di lavoro già in essere alla data di entrata in vigore della novella legislativa – supera la tradizionale distinzione tra tutela reale ed obbligatoria ed introduce una nuova disciplina, destinata ad applicarsi ai “nuovi” rapporti di lavoro.

Tra le novità oggetto del decreto si possono annoverare:
– la reintegrazione nel posto di lavoro nel caso di licenziamento discriminatorio, di licenziamento nullo (nelle ipotesi previste dalla legge), di licenziamento disciplinare nel caso in cui si accerti l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore e, da ultimo, nell’ipotesi di licenziamento intimato per inidoneità fisica o psichica del lavoratore qualora il giudice ne accerti il difetto di giustificazione;
– l’esclusione della reintegrazione per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (cd. licenziamento per motivi economici);
– l’indennizzo economico non più rimesso alla valutazione discrezionale del giudice, ma correlato all’anzianità di servizio (in ciò si manifesterebbe la “tutela crescente”);
– la possibilità di una conciliazione stragiudiziale che, fermi restando gli altri rimedi transattivi previsti dalla legge, consenta di offrire al lavoratore, entro 180 giorni dal recesso, una somma “esentasse” pari a un mese di retribuzione per ogni anno di lavoro, fino ad un massimo di 18 mensilità;
– l’estensione del nuovo regime sanzionatorio previsto per i licenziamenti individuali anche al licenziamento collettivo illegittimo per violazione della procedura o dei criteri di scelta ex artt. 4 e 5 della Legge n. 223 del 1991;
– esclusione dell’applicazione, per i licenziamenti intimati dopo l’entrata in vigore del decreto in esame, del cd. “Rito Fornero”, introdotto dall’art. 1, comma 48, della Legge n. 92 del 2012;
– esclusione dell’applicazione della nuova normativa al settore del pubblico impiego, al quale la disciplina potrebbe essere estesa in sede di riforma della Pubblica Amministrazione.

Di seguito si indica il link del sito del Governo sul quale poter esaminare gli schemi di Decreto, ad oggi, non ancora pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale http://www.governo.it/Notizie/Palazzo%20Chigi/dettaglio.asp?d=77932