L’art. 1 del Decreto Ministeriale n. 85145 del 10 ottobre 2014 ha modificato l’art. 7 del Decreto Ministeriale n. 46448 del 10 luglio 2009, relativo alle modalità di accesso al trattamento di integrazione per i lavoratori di aziende in cui siano stati stipulati contratti di solidarietà “difensivi”.

Trattasi di provvedimento che, confermando il superamento del limite di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale (36 mesi in un quinquennio) a favore dei dipendenti di quelle aziende che prevedano “il ricorso alla solidarietà” quale “strumento alternativo alla procedura di dichiarazione di mobilità” ribadisce tale beneficio anche nel caso in cui i lavoratori non si oppongano alla collocazione in mobilità (cd. “mobilità volontaria”).

In sostanza, la novellata disciplina sancisce e legittima la contestuale pendenza di contratti di solidarietà e di procedure di mobilità volontarie all’interno della stessa unità produttiva.

Sulla modifica così introdotta, è poi intervenuta la circolare n. 32 del 19 dicembre 2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, rinvenendo la ratio della novella nella possibilità di consentire “la libera circolazione della forza lavoro”, ha specificato che il ricorso alla mobilità volontaria (e, quindi, non oppositiva) spetta in realtà a tutte le aziende che abbiano sottoscritto contratti di solidarietà, non essendo vincolato al rigoroso rispetto dei requisiti previsti dell’art. 7 sopra citato (e quindi non solo alle imprese che abbiano già fruito di 36 mesi di CIGS nel quinquennio di riferimento).

Di seguito i link ove poter consultare il testo del provvedimento del 2014 e della circolare menzionata.

http://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Decreto_Ministeriale_10%20ottobre_2014.pdf

http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2014/12/MLcir32-2014.pdf