Con il Decreto Ministeriale 15 dicembre 2015 – e in attuazione a quanto previsto dall’art. 26 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 – sono stati definiti il modulo e la nuova procedura “telematica” di convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali che entrerà in vigore dal 12 marzo 2016.

Con la circolare n. 12 del 4 marzo 2016 (allegata alla presente), il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito i primi chiarimenti.

Di seguito alcune delle principali novità segnalate nella citata Circolare:

le dimissioni o le risoluzioni consensuali devono essere comunicate “esclusivamente con modalità telematiche” a pena di inefficacia, “utilizzando appositi moduli resi disponibili” dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
la nuova disciplina si applica alle dimissioni comunicate a partire dal 12 marzo 2016;
resta fermo, da parte del lavoratore, il rispetto dell’obbligo del preavviso, fatte salve le ipotesi di dimissioni per giusta causa;
entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo,il lavoratore potrà revocare le proprie dimissioni e la risoluzione consensuale con le medesime modalità;
sono escluse dal campo di applicazione delle detta disciplina le ipotesi di:
i) dimissione o risoluzione consensuale del rapporto dei lavoratori domestici e nei casi in cui il “recesso”avvenga nelle cd. sedi “protette”;
ii) recesso durante il periodo di prova;
iii) recesso della lavoratrice nel periodo di gravidanza o della lavoratrice/lavoratore entro i primi 3 anni del bambino (che dovranno essere convalidate presso la Direzione Territoriale del lavoro);

iv) rapporto di lavoro marittimo;
v) rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni
il modulo:
i) sarà disponibile sul sito del Ministero del Lavoro lavoro.gov.it;
ii) potrà essere inviato da soggetti cd. “abilitati” per effettuare le comunicazioni secondo le nuove modalità (patronati, organizzazioni sindacali, enti bilaterali e commissioni di certificazione);
iii) si comporrà di 5 sezioni e dovrà essere compilato e trasmesso con modalità tecniche specificate al paragrafo 3 della circolare allegata;

iv) una volta completata la compilazione, sarà inviato all’indirizzo di posta elettronica (anche pec) del datore di lavoro e della Direzione Territoriale del lavoro competente;
in caso di alterazione dei “moduli” da parte del datore di lavoro sono previste anche sanzioni amministrative da euro 5.000,00 ad euro 30.000,00.