Con ordinanza n. 2053 resa in data 4 febbraio 2015, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, ha escluso che l’indennità risarcitoria prevista dall’art. 32, quinto comma, della L. 4 novembre 2010, n. 183 confligga con la normativa comunitaria, in particolare con la clausola 4 dell’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a termine, parte integrante della Direttiva 1999/70/CE.

La Suprema Corte ha richiamato a proprio favore una decisione resa dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale aveva affermato che, “sulla scorta del solo principio di uguaglianza/non discriminazione, previsto dalla Clausola 4 della Direttiva 1999/70/Ce, non si può ritenere violata la parità di trattamento, perché non appaiono direttamente comparabili la tutela prevista per la illegittima interruzione dei contratti a tempo indeterminato ex art. 18 l. 300/70, nella formulazione ante riforma c.d. Fornero, e quella dovuta per l’ipotesi di illegittima interruzione dei contratti a termine (punti 44 e 45 della Sentenza)”.

Al contrario, sia la norma d’interpretazione autentica dell’art. 32, quinto comma, del “Collegato Lavoro” rinvenibile nell’art. 1, comma 13, della Legge n. 92 del 28 giugno 2012, sia il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte (cfr. Cass., 29 febbraio 2012, n. 3056), configurano rispettivamente l’indennità in esame – comprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, sulla base dei criteri indicati nell’art. 8 della Legge. n. 604 del 15 luglio 1966 – come ristoro per intero del pregiudizio subito dal lavoratore o, in un’accezione ermeneutica, come “una sorta di penale ex lege a carico del datore di lavoro che ha apposto il termine nullo, ed è liquidata dal giudice, …, a prescindere dall’intervenuta costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova di un danno effettivamente subito dal lavoratore, trattandosi di indennità forfetizzata e onnicomprensiva per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto intermedio”.